Compensazione debiti crediti

L'art. 17 del D.Lgs. n. 241/97 prevede la possibilità di utilizzare i crediti risultanti dalle dichiarazioni fiscali redditi, IRAP, IVA e 770 o dalle denunce periodiche contributive UNIEMENS compensandoli coi versamenti unificati delle imposte stesse, dei contributi previdenziali, dell'INAIL e di altre somme dovute allo Stato, alle Regioni, alle Province, ai Comuni e ad enti come le CCIAA e le Casse di Previdenza.

Tali versamenti vengono eseguiti tramite il modello F24.

L'art. 19 c. 3 del D.Lgs. 241/97 prevede che:

  • il modello F24 deve essere compilato e presentato anche con saldo finale pari a zero, derivante dalla totale compensazione.
  • l'eventuale eccedenza di credito non utilizzato può essere compensata con i successivi pagamenti.

Limiti alla compensazione

L'art. 9 del DL. 35/2013 a decorrer dal 2014 ha determinato in 700.000 euro il limite generale di compensazione per ciascun periodo d'imposta, in precedenza il limite era di 516.456.90 euro.

il limite indicato è elevato a 1.000.000 di euro per i subappaltatori edili, a condizione che il volume d'affari registrato nell'anno precedente sia costituito per almeno l'80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto (art. 35 c. 6-ter del DL. n. 223/2006).

Un ulteriore limite alla compensazione stabilito in euro 250.000 è previsto per l'utilizzo dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della Dichiarazione dei redditi. Questo limite di 250.000 euro è cumulabile col precedente limite generale di 700.000 euro. Inoltre nel limite dei 250.000 euro non rientrano i crediti d'imposta per Ricerca e Sviluppo (art. 1 c. 280 L. 296/2006) e quelli per investimenti in aree svantaggiate (art. 1 c. 271 L. 296/2006) ne agli altri crediti indicati nelle istruzioni al quadro RU.

Compensazioni > 5.000 euro

Per compensare crediti di importo maggiore ai 5.000 euro il DL. 50/2017 ha previsto l'obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione dell'organo di controllo se previsto, il limite vale per le compensazioni orrizzontali e si applica anche ai crediti IVA trimestrali chiesti in compensazione tramite mod. TR..

I chiarimenti forniti con la circolare n. 10/2014, § 9.1 riferiti al precedente limite alla compensazione di 15.000 euro si ritengono validi anche per il limite di 5.000 euro, la circolare prevede che per determninare il limite dei 5.00 euro si deve considerare il singolo codice tributo. Quindi un credito IRPEF di 4.000 euro e uno IRAP di 4.000 sono liberamente utilizzabili.

 

 

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134 recensioni.

Accertamento con adesione e compensazione

È possibile pagare gli importi dovuti a seguito di un accertamento con adesione utilizzando in compensazione crediti (non fiscali) vantati verso la pubblica amministrazione.

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Accollo del debito d'imposta altrui NO alla estinzione per compensazione

L’articolo 8 del la L. n. 212 del 2000 Statuto dei diritti del contribuente ammette, sia l’estinzione delle obbligazioni  tributarie tramite compensazione che l’accollo del debito d’imposta altrui senza liberazione del contribuente originario demandando ad apposito decreto le disposizioni di attuazione.

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 16/11/2017

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Accollo dei tributi ad alto rischio

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Crediti Iva, compensazioni sprint

Compensazione dei crediti Iva annuali e infrannuali dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza e non più dal 16 del mese seguente all’invio

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COMPENSAZIONE LE NUOVE REGOLE 2017 - Compensazioni con codici ad hoc

La risoluzione 68/E spiega le nuove regole dello scambio «dare-avere» dopo la stretta del decreto legge 50/17. Partite IVA con entratel

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Compensazioni, più obblighi online Per gli F24 a «zero» o con crediti necessario passare dai canali telematici

La nuova stretta sulle compensazioni prevista dall’articolo 3 del Dl 50/2017 in via di approvazione alla camera necessità di prendere immediata dimestichezza con le nuove regole

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Credito Iva annuale a uso libero

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Bonus Irpef fuori da «Fisco online»

La compensazione degli 80 euro da parte dei datori passa anche per il modello presentato in banca

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Compensazioni solo con (F24 web, F24 online, F24 cumulativo, F24 addebito unico) stretta dal 24 aprile se hai P. IVA

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