1040 Ritenuta a titolo d’imposta per i raccoglitori di tartufi

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 29/12/2016

Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 29/12/2016


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È il «1040» il codice da utilizzare per il versamento della ritenuta applicata sui compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi.


Dal 1° gennaio 2017 due sono le modifiche che interessano il tartufo. Da una parte l’aliquota Iva applicabile alle cessioni passa da quella ordinaria, attualmente del 22%, a quella ridotta del 10% grazie all’inserimento, all’interno della parte III, della Tabella A, allegata al Dpr 633/1972, della voce 20-bis).

La seconda novità riguarda, invece, l’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta, con obbligo di rivalsa, sui compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali, e non più dilettanti, di tartufi.

La norma prescrive che la ritenuta sia applicata attraverso l’utilizzo dell’aliquota Irpef prevista per il primo scaglione di reddito all’articolo 11 (Tuir), Ora 23 %.

Il codice tributo «1040» è stato quindi individuato dalla risoluzione 123/E di ieri.

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