ADDEBITO DEL DISTACCO DEL PERSONALE E TRATTAMENTO IVA

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 28/05/2015

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 28/05/2015


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IL DISTACCO DI PERSONALE NON RILEVA AI FINI IVA

I prestiti o i distacchi di personale dipendente sono esclusi dalla base imponibile I.V.A., ai sensi dell'art.15, comma 1, n.3 del DPR 633/72, purché l'impresa beneficiaria ne corrisponda il solo costo di tale utilizzazione, vale a dire la retribuzione, gli oneri fiscali e previdenziali, nonché le spese sostenute dai dipendenti. L'art.8, comma 35 della Legge 11.03.1988, n.67,dice che il rimborso del solo costo del prestito o distacco di personale dipendente non rileva ai fini IVA. Nel caso di addebito maggiorato tutto l'importo rileva ai fini IVA.
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