AGEVOLAZIONE RISTRUTTURAZIONI ANCHE SENZA SCIA

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 19/09/2019

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 19/09/2019


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Restano agevolati gli interventi già detraibili come ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, pur essendo ora "declassati" ad edilizia libera, ma ...


A parere della scrivente, tenuto conto che le modifiche recate dal citato decreto legislativo n. 222 del 2016 non hanno riguardato le definizioni degli interventi edilizi contenute nell’art. 3 del medesimo D.P.R n. 380 del 2001, cui fa rinvio il citato articolo 16-bis del TUIR, deve ritenersi che le stesse non esplichino effetti ai fini delle detrazioni previste dalla citata disposizione.

Con riferimento al quesito proposto, si precisa, dunque, che gli interventi di sostituzione dei serramenti esterni con altri di diversa tipologia possono rientrare tra gli interventi di manutenzione straordinaria ammessi alla detrazione,ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera b),del TUIR.

Quanto agli interventi di rifacimento, riparazione e tinteggiatura esterna con opere correlate, genericamente indicati nell’istanza di interpello, si fa presente che se tali interventi sono necessari per completare l’intervento edilizio nel suo insieme e sono, dunque, direttamente correlati alla sostituzione dei serramenti esterni, le relative spese sono ammesse alla detrazione e concorrono, al pari di quelle sostenute per la sostituzione degli infissi, alla verifica del limite massimo ammesso alla detrazione stessa.

Ciò in quanto, come ribadito, da ultimo, nella citata circolare 13/E del 2019, gli interventi che autonomamente sarebbero considerati di manutenzione ordinaria sono “assorbiti”nella categoria superiore se necessari per completare l’intervento edilizio nel suo insieme.

 

Ma poiché la qualificazione dell'intervento dal punto di vista edilizio e urbanistico presuppone valutazioni di natura tecnica che esulano dalle competenze della scrivente, si è ritenuto opportuno formulare un’apposita richiesta di parere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per stabilire se le modifiche intervenute in materia edilizia abbiano ridisegnato anche il confine tra gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di cui all’articolo 3 del citato testo unico.

In tal caso, infatti, le richiamate modifiche normative potrebbero esplicare effetti anche ai fini dell’applicazione delle agevolazioni fiscali in commento.

Qualora, sulla base della risposta fornita dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti dovesse emergere una differente qualificazione degli interventi edilizi oggetto della presente istanza, sarà cura della scrivente comunicare all'interpellante l'esito di tale istruttoria.

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