ATTI SOCIETARI SENZA NOTAIO

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 12/12/2017

Autore: Vedi Articolo Fonte: Italia Oggi del 12/12/2017


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Dal 6 dicembre Cessione d'azienda, costituzione di impresa familiare, Fusione, Scissione, Trasformazione si possono fare senza intervento del Notaio


Sufficiente la firma digitale.

NDR. Norma non molto chiara "1-ter. Tutti gli atti di natura fiscale di cui agli articoli 230-bis, da 2498 a 2506 e 2556 del codice civile, possono essere sottoscritti con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici".ciente la firma digitale e l'intervento del Commercialista art. 11bis L. 172/2017 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148.

La legge di Bilancio 2018 ha introdotto le seguneti ulteriori modifiche:

C. 25 Operazioni straordinarie redazione con atto pubblico informatico

25. All'articolo 36, comma 1-ter, del D.L. n. 112/2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «sottoscritti con firma digitale» sono sostituite dalle seguenti: «stipulati con atto pubblico informatico»;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e fatti salvi i requisiti formali per l'iscrizione nel registro delle imprese come prescritti dagli articoli 2436, primo comma, e 2556, secondo comma, del codice civile».

Con le modifiche soprariportate, contraddicendo quanto appena stabilito il 4 dicembre 2017 col DL. 148/2017, ora, si prevede la possibilità di utilizzo dell’atto pubblico informatico e non più la semplice sottoscrizione con firma digitale, per la conclusione di alcuni atti societari relativi a trasformazione. Fusione, scissione, il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda e l’impresa familiare.

Viene inoltre aggiunto, che sono fatti salvi i requisiti formali per l’iscrizione nel Registro delle imprese come prescritti dall’art. 2436 co. 1 cc. e 2556 co. 2 cc. che riguardano gli adempimenti del notaio.

In pratica il 4.12.2017 il legislatore ha detto che tutti gli atti di natura fiscale di cui agli articoli 230-bis, da 2498 a 2506 e 2556 del codice civile, possono essere sottoscritti con firma digitale mentre il 27.12.2017 ci ha ripensato e ha detto che non si usa più la firma digitale ma l’atto pubblico informatico, quest’ultimo redatto necessariamente dal notaio.
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