Cedolare secca: quale sanzione nella registrazione tardiva del contratto?

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 12/11/2014

Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 142 del 25/05/2009


Classificazione:

img_report

In caso di registrazione tardiva di un contratto per il quale si intende optare per il regime della cedolare secca, è applicabile l’istituto del ravvedimento operoso

Il contribuente è pertanto tenuto al versamento dell’imposta, delle sanzioni ridotte e degli interessi. In tal caso, tuttavia, l'imposta di registro continua a non dover essere versata in quanto sostituita dalla cedolare secca, mentre la sanzione va commisurata all’imposta di registro (anche se non dovuta), computata sul canone pattuito per l’intera durata del contratto (paragrafo 9.1 della circolare 26/E del 2011).
Se questa informativa è stata utile, la invitiamo a iscriversi al ns. sito, riceverà così un aggiornamento gratuito e quotidiano sulle novità fiscali, societarie e del lavoro – Iscrizione gratuita

Indietro