CFP SOSTEGNI 1 I PRINCIPALI CHIARIMENTI

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 16/05/2021

Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Interfile Fiscale del 16/05/2021


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Con la circolare 5 prende forma in via interpretativa il concetto di “fatturato” per il quale non c’è una definizione prevista dalla legge


1.1 Imprese in liquidazione

Se la liquidazione è già avviata, alla data del 31 gennaio 2020 (data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 con Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020), non è consentito fruire del contributo mentre possono fruirne le società poste in liquidazione dopo il 31.01.2020.

1.2 Promotori finanziari

I soggetti che operano come promotori finanziari possono fruire del «CFP COVID-19 decreto sostegni.

1.3 Società di partecipazione

Prendendo come riferimento il bilancio relativo all’esercizio 2020,una società che acquisisce lo status di società di partecipazione ai sensi dell’articolo162-bis del TUIR nel corso del 2020 deve considerarsi inclusa tra i soggetti di cui al predetto articolo e non può fruire del «CFP COVID-19 decreto sostegni», a prescindere dalla formale approvazione del bilancio relativo a detto esercizio.

1.4 Società di persone trasformata in ditta individuale

Qualora l’attività esercitata da una società di persone prosegua in capo all’unico socio superstite come impresa individuale la riduzione del fatturato è determinata tenendo in considerazione l’ammontare relativo al 2019 della società di persone esistente prima dell’operazione di riorganizzazione, considerato che, sul piano sostanziale, non si è in presenza di un’attività neocostituita».

3.3 Somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte articolo15, n. 3) del d.P.R. n. 633del 1972

Tenuto conto che le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto del cliente, purché regolarmente documentate, non risultano incluse tra i compensi di lavoro autonomo, si ritiene che le stesse non risultino incluse nel calcolo del fatturato necessario per determinare lo scostamento medio di cui al comma 4 dell’articolo 1 del decreto sostegni e neppure ai fini della determinazione dell’ammontare dei compensi di cui al comma 3. Diversamente, sono considerate rilevanti ai fini del calcolo dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi degli anni 2019 e 2020, i rimborsi spese (viaggio, vitto alloggio, ecc.) addebitati in fattura al committente (cfr. circolare n. 58/E del 18 giugno 2001). Risultano assimilate a tali ipotesi anche le spese addebitate al cliente da parte dei professionisti per l’imposta di bollo di cui all’articolo 22 del d.P.R. n. 642 del 1972. Alle medesime conclusioni deve giungersi anche in relazione ai soggetti che producono reddito d’impresa e, in ogni caso, per coloro che fruiscono della disciplina di cui alla legge n. 190 del 2014 cd. regime forfetario.

In coerenza con tale conclusione devono essere altresì incluse nel più volte menzionato fatturato le somme di cui all’articolo 13, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972 relative alla cessione di beni «per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell'articolo 19-bis.1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva»(si pensi, ad esempio, alla cessione di un’autovettura la cui IVA sull’acquisto è stata detratta al 40 per cento).

3.4 Contributo integrativo alle casse di previdenza private

Tenuto conto che si è in presenza di somme che costituiscono parte integrante della base imponibile IVA, dette somme risultano incluse nella nozione di fatturato di cui al comma 4 dell’articolo 1 del decreto sostegni.

Diversamente, le somme qui in esame non rilevano ai fini della determinazione del limite di accesso al «CFP COVID-19 decreto sostegni».

3.5 Indennità di maternità

-l’indennità di maternità non costituisce ricavo o compenso come previsto dall’art. 68, comma 2, del D.lgs. 26 marzo del 2001, n. 151, ne consegue che, anche se le somme di cui si tratta fossero state oggetto in via volontaria di fatturazione, le stesse non sono da includere nella nozione di fatturato di cui al comma 4 dell’articolo 1 del decreto sostegni e neppure fra i ricavi da considerare ai fini dell’accesso al contributo, poiché la loro rilevazione tra le somme fatturate non sono riconducibili ad alcun compenso.

3.6 Estromissione/assegnazione ai soci di immobile

L’assegnazione/estromissione dei beni immobili corrisponde, nell’ambito dei rapporti tra soci e società, a una distribuzione in natura del patrimonio della società stessa.

Pertanto, diversamente da altre tipologie di operazioni assimilate ai fini fiscali alla cessione (ivi incluse le cessioni di immobili nei confronti di soci), le predette assegnazioni/estromissioni non sono ascrivibili tra le operazioni riconducibili alla nozione di fatturato di cui al comma 4, dell’articolo 1 del decreto sostegni.

3.7 Somme incassate a seguito della cessione di terreni e annessi fabbricati rurali

Le somme derivanti dalla cessione di terreni e annessi fabbricati rurali seppur non siano state oggetto di fatturazione in applicazione delle disposizioni IVA, le stesse sono da ritenere incluse nella nozione di fatturato di cui al comma 4 dell’articolo 1 del decreto sostegni (cfr. risposta all'interpello n. 350 del 15settembre 2020), generando altri componenti di reddito.

3.8 Agenzie di viaggi e tour operator

In base a quanto stabilito dal comma 4 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021, si ritiene vada valorizzata la data di “effettuazione dell’operazione”, che, nel caso specifico delle agenzie di viaggio e turismo, va individuata secondo quando previsto dall’articolo 1, c. 6, del D.M. 30 luglio 1999, n. 340, che stabilisce quanto segue:

«Le operazioni, di cui ai commi da 1 a 3, si considerano in ogni caso rese all'atto del pagamento dell'intero corrispettivo e comunque non oltre la data di inizio del viaggio o del soggiorno; non rileva a tal fine l'avvenuto pagamento di acconti. Il viaggio o il soggiorno si considera iniziato all'atto in cui viene effettuata la prima prestazione di servizio a vantaggio del viaggiatore».

Tale data, ai sensi del c. 7 dell’articolo 74-ter del DPR. n. 633/72, rappresenta il momento impositivo in cui sorge l’obbligo di emettere fattura in base all’articolo 21. Non rileva dunque la circostanza che, in base all’articolo 5 del D.M. n. 340/1999, l’annotazione possa essere eseguita «entro il mese successivo a quello in cui le operazioni stesse sono state effettuate, anche agli effetti delle liquidazioni periodiche».

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