Compensazione verticale credito Iva solo con debiti periodici successivi

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 04/01/2024

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 04/01/2024


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I criteri per l'utilizzo in compensazione del credito IVA dettati dalla Cassazione


Pronuncia n. 31309/2023 della Corte di cassazione

L’utilizzo in compensazione verticale di un credito Iva annuale è possibile solo con debiti periodici successivi.

I giudici di legittimità hanno evidenziato alcune questioni relative all’utilizzo dei crediti Iva. La decisione ha in parte effettuato una ricognizione delle attuali regole, in parte fornito dei criteri applicativi.

Ricognizione delle attuali norme

I giudici di legittimità hanno evidenziato come vi siano specifiche norme che prevedono limiti all’utilizzo dei crediti Iva in compensazione con altre imposte.

Allo stato attuale, è stabilito che il credito Iva annuale possa essere compensato con altre imposte (c.d. “compensazione orizzontale”), fino a due milioni di euro per anno d’imposta (articolo 34, comma 1, legge n. 388/2000 modificato dall’articolo 1, comma 72, legge n. 234/2021).

Il limite dei due milioni di euro è da riferirsi all’anno in cui sono effettuate le compensazioni, a prescindere dall’anno di maturazione del credito utilizzato.

Ciò significa che se nell’anno X maturo un credito Iva annuale, posso utilizzarlo in compensazione con altre imposte nell’anno X+1 nel limite dei due milioni.

Si deve però da tenere presente che nel predetto limite entrano anche:

  • la quota del credito Iva annuale richiesta a rimborso con procedura semplificata (articolo 25, comma 4 del Dlgs n. 241/1997 che fa riferimento al dm n. 567/1993)
  • la quota del credito Iva annuale ceduta per la partecipazione al consolidato nazionale (articolo 7, comma 1, lettera b) del dm 9 giugno 2004, che rinvia all’articolo 25 del Dlgs n. 241/1997)
  • la quota dei crediti infrannuali (ex articolo 38-bis secondo comma del Dpr n. 633/1972) utilizzata in compensazione con altre imposte.

Per quanto riguarda i crediti Iva infrannuali si deve tenere presente che anche per essi il limite si riferisce all’anno di utilizzo e non a quello di maturazione.

I crediti infrannuali maturati nell’anno X+1 e compensati nel medesimo anno, entrano quindi nel limite dei due milioni di euro dell’anno X+1. Quanto detto in ragione dell’utilizzo e non della maturazione. Ciò significa anche che la quota del credito Iva dell’anno X, utilizzata nell’anno X+1 andrà computata nel limite di tale anno.

Nel limite dei due milioni di euro di contro, NON devono essere computati:

  • la quota del credito Iva annuale utilizzata in detrazione su Iva a debito. Sia se utilizzata in liquidazione periodica, sia se utilizzata in F24
  • la quota del credito Iva annuale chiesta a rimborso con procedura ordinaria (ciò in quanto trattasi di procedura diversa da quella di cui al dm n. 567/1993)
  • la quota dei crediti infrannuali (ex articolo 38-bis secondo comma Dpr n. 633/1972) chiesta a rimborso al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate (anche in quest’ipotesi è una procedura diversa da quella di cui al dm n. 567/1993, in quanto identica a quella prevista per i rimborsi annuali con procedura ordinaria).

 

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