Credito d'imposta per canoni non percepiti

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 12/02/2015

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 10/02/2015


Classificazione:

img_report

Il procedimento di convalida di sfratto per morosità mi ha anche conferito il diritto al credito per le imposte pagate negli anni precedenti. Se in seguito riscuoto i canoni, come devo regolarmi?

Nel caso in cui, in un procedimento per convalida di sfratto per morosità, il giudice confermi l'insolvenza dell'affittuario anche per periodi precedenti, spetta un credito d'imposta di ammontare pari alle imposte pagate per effetto della concorrenza alla formazione del reddito complessivo dei canoni non riscossi (articolo 26, comma 1, del Tuir). Qualora vengano successivamente percepiti, anche parzialmente, i canoni per i quali si è usufruito del credito, è necessario dichiarare il maggiore reddito imponibile, che va assoggettato a tassazione separata, salvo opzione per la tassazione ordinaria (circolare 150/E del 1999).
Se questa informativa è stata utile, la invitiamo a iscriversi al ns. sito, riceverà così un aggiornamento gratuito e quotidiano sulle novità fiscali, societarie e del lavoro – Iscrizione gratuita

Indietro