Decreto Adempimenti” – 1 le novità sul modello 730

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 19/04/2024

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 19/04/2024


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Da quest’anno, anche col sostituto d’imposta, i contribuenti possono pagare direttamente quanto dovuto o chiedere all’Agenzia l’eventuale rimborso


730 on-line

L’articolo 1, comma 1, del decreto introduce una modalità semplificata di presentazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Tale opzione è ammessa per i titolari di redditi di lavoro dipendente (incluse le pensioni), di cui all’articolo 49 del Tuir, nonché per i titolari di alcune tipologie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (articolo 50, comma 1, Tuir).

È previsto, a tal fine, che l’Agenzia delle entrate, dal 2024, renda disponibili al contribuente le informazioni in proprio possesso tramite un’apposita sezione dell’applicativo web della dichiarazione precompilata (accessibile attraverso l’area riservata del sito della stessa Agenzia).

I contribuenti possono modificare o confermare le informazioni, che saranno riportate direttamente nei corrispondenti campi della dichiarazione dei redditi – modello 730.

Il servizio sarà reso disponibile, negli anni successivi, anche ai sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale, ai Caf (articolo 32, comma 1, lettere d), e) ed f), del Dlgs n. 241/1997), agli iscritti all’albo dei consulenti del lavoro o a quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento dell’assistenza fiscale.

Il successivo comma 2 dell’articolo 1 del “decreto Adempimenti”, infine, estende le limitazioni ai poteri di controllo, previste nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, anche alle dichiarazioni presentate nella modalità semplificata in esame.

Estensione dell’utilizzo del modello 730

L'articolo 2 del “decreto Adempimenti” al comma 1, prevede:

  • con riferimento all’ambito soggettivo, l’estensione a tutti i contribuenti non titolari di partita Iva della possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi semplificata, a oggi ammessa per i soli titolari di redditi di lavoro dipendente e per i titolari di alcune tipologie redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. I soggetti titolari di partita Iva (per i quali resta precluso l’utilizzo del modello dichiarativo 730) dovranno, invece, continuare a presentare il modello “Redditi”.
  • sotto il profilo oggettivo, che, con provvedimento delle entrate che approva il modello di dichiarazione semplificato, sono stabilite le tipologie reddituali, che gradualmente, per ciascun anno d’imposta, possono essere dichiarate con tale modello.

In attuazione di tale disposizione, con il provvedimento del 28 febbraio 2024, l’Agenzia consente di dichiarare, mediante modello 730: 

  • la rivalutazione dei terreni (articolo 67, comma 1, lettere a) e b), del Tuir)
  • i redditi di capitale di fonte estera soggetti a imposizione sostitutiva (articolo 18 del Tuir)
  • i dati riguardanti gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria o patrimoniale (detenute a titolo di proprietà o di altro diritto reale) per le finalità di “monitoraggio fiscale” (RW), nonché i versamenti effettuati ai fini dell’Ivie, dell’Ivafe e dell’imposta sulle cripto-attività.
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