Detrazione Iva più flessibile per le liquidazioni infrannuali

[Normativa incerta]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 13/10/2018

Autore: Santacroce Benedetto Fonte: Il Sole 24 Ore del 13/10/2018


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Novità in tema di detrazione IVA e data di ricevimento del relativo documento


La bozza del decreto fiscale di fine anno prevede una modifica diretta del Dpr 100/98 e in particolare, stabilisce che «entro il 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto a detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente».

Questa previsione ha come conseguenza una differenziazione tra le liquidazioni Iva infrannuali e la liquidazione relativa al mese di dicembre/quarto trimestre di ciascun anno.

Per le liquidaizoni IVA in corso d'anno sarà possibile portare in detrazione L'IVA relativa al momento in cui si è effettuata l'operazione anche se la fattura è ricevuta e registrata entro il 15 del mese successivo.

Per la liquidazione di fine periodo la possibilità di detrazione entro il 16 gennaio si limita alle fatture ricevute e registrate entro il 31 dicembre dell’anno di esigibilità dell’imposta.

La soluzione prescelta, seppur risolve un problema sollevato da più parti nello scorso anno crea una non condivisibile distinzione tra le liquidazioni di periodo e quelle di fine anno che non risponde alla logica dell’Iva.

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