Differenza da recesso indeducibile per la Cassazione

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 07/05/2024

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 07/05/2024


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La somma corrisposta dalla società al socio di srl in occasione del recesso, deve qualificarsi come un’anticipata liquidazione di redditi futuri o di utili latenti in bilancio


Il componente negativo costituito dall’onere sopportato dalla società di capitali e relativo alla cosiddetta “differenza da recesso”, corrisposta al socio in occasione del recesso, deve qualificarsi come una remunerazione, un’anticipata liquidazione di redditi futuri o di utili latenti in bilancio, che pertanto rientra nella previsione di indeducibilità dal reddito d'imporesa ex art. 109, comma 9, lett. a), del Tuir.

Come desumibile dall’espresso richiamo che tale norma opera all’art. 44 del Tuir, e confermato dall’art. 47, comma 7, del Tuir, ai sensi del quale le somme o valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate; diverse risultando le valutazioni da operarsi con riferimento alle società di persone, in cui la differenza da recesso ha invece natura di reddito di partecipazione.

Ordinanza n. 10815 del 22 aprile 2024 (udienza 9 febbraio 2024)

Cassazione civile, sezione V - Pres. Cataldi Michele

Reddito di impresa – La “differenza da recesso”, corrisposta al socio in occasione del recesso, deve qualificarsi come una remunerazione - Rientra nella previsione di indeducibilità di cui all’art. 109, comma 9, lett. a), del Tuir

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