Disciplina della professione di guida turistica

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 27/12/2023

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 27/12/2023


Classificazione:

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La Legge n. 190 del 13/12/2023 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16/12/2023 regolamente la professione di guida turistica


Pubblicata in GU la legge che disciplina la professione di guida turistica.

1. La presente legge, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina la professione di guida turistica e il relativo esercizio, stabilendone altresì i principi fondamentali ai sensi del citato articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

2. Le regioni disciplinano la professione di guida turistica nel rispetto dei principi fondamentali previsti dalla presente legge.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

 

Per partecipare all'esame di abilitazione occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere compiuto la maggiore età;

b) essere cittadino italiano o di Stati membri dell'Unione europea o, se cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi internazionali in materia;

c) godere dei diritti civili e politici;

d) non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato o in applicazione della pena su richiesta delle parti, per reato doloso, per il quale la legge preveda la pena della reclusione o dell'arresto;

e) non avere riportato condanne, anche con sentenze non definitive o in applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, o di un commercio o mestiere o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che comportino l'interdizione o la sospensione dagli stessi, ai sensi degli articoli 31 e 35 del codice penale;

f) aver conseguito una laurea triennale ovvero una laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento;

g) aver conseguito le certificazioni della conoscenza di almeno due lingue, una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciate da enti certificatori di lingue straniere formalmente riconosciuti dal Ministero dell'istruzione e del merito e, per i cittadini di un altro Stato appartenente o non appartenente all'Unione europea, aver conseguito una certificazione di conoscenza della lingua italiana in un grado non inferiore al livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciata da enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell'istruzione e del merito, fermo restando l'accertamento delle competenze linguistiche in sede di esame di abilitazione.

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