Divieto di separare l’attività di locazione di immobili strumentali in base al regime IVA

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 21/12/2020

Autore: Sirri Massimo Fonte: Il Sole 24 Ore del 19/12/2020


Classificazione:



Negata a una società che gestisce un patrimonio immobiliare la possibilità di separare l’attività di locazione di immobili strumentali esente Iva da quella imponibile


Risposta n. 608/2020 - Separazione delle attività nel settore immobiliare - Articolo 36, terzo comma, d.P.R. n. 633 del 1972 - pdf

Nonostante che la circolare 19/2018 consenta di superare la condizione formale della classificazione delle attività con diversi codici Ateco per dare rilevanza a elementi di natura sostanziale, sulla scorta però della circolare 22/2013, per il settore immobiliare, valgono le regole dell’articolo 36, comma 3, Dpr 633/72.

Pertanto, una volta separate le attività di cessione e locazione di immobili, all’interno di ogni singolo settore (cessione o locazione) è possibile soltanto la separazione fra cessioni o locazioni di immobili abitativi esenti e cessioni o locazioni di «altri fabbricati».

La circolare precisa infatti che:

In virtù delle considerazioni sopra esposte, si ritiene che non sia consentita un'ulteriore separazione di attività basata esclusivamente sul regime fiscale (di esenzione o di imponibilità) applicato alle cessioni o locazioni dei beni immobili classificabili sotto il (comune) profilo catastale degli immobili strumentali.

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