DOCUMENTO COMMERCIALE EX SCONTRINO - CON TIPO PAGAMENTO E RESTO

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 12/08/2019

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 12/08/2019


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I contenuti del documento commerciale sostitutivo di scontrino e ricevuta fiscale


l’articolo 2, comma 1, del D.lgs n. 127/2015 ha stabilito, tra l’altro, che per quanti hanno un volume di affari superiore ai 400mila euro, l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi decorre dal 1° luglio 2019.

Poi, il decreto interministeriale del 7 dicembre 2016 ha individuato il contenuto del “documento commerciale” da emettere e, nello specifico, le “tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni oggetto di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi”

  • ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell’emittente
  • data e ora di emissione
  • numero progressivo
  • numero di partita Iva dell’emittente
  • ubicazione dell’esercizio
  • descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi
  • per i prodotti medicinali in luogo della descrizione può essere indicato il numero di autorizzazione alla loro immissione in commercio (Aic)
  • eventuale codice fiscale o numero di partita Iva dell’acquirente.

I provvedimenti del direttore dell’Agenzia del 28 ottobre 2016 e del 18 aprile 2019, nelle specifiche tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, hanno delineato tra gli allegati anche il “Layout del documento commerciale” che riepiloga tra le voci che il documento deve contenere anche il tipo di pagamento adottato - contante, elettronico, ticket - il “non riscosso” e il “resto”, per garantire la necessaria e inderogabile uniformità.

La compilazione del “resto”, secondo l'Agenzia serve a tracciare in modo conforme, trasparente e completo il dettaglio dell’operazione di incasso.

In ogni caso, l’Agenzia precisa che l’eventuale mancata specificazione del resto non è direttamente sanzionabile.

 

Risposta n. 338 del 12 agosto 2019 a un interpello presentato da un operatore del settore.

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