E-fattura, sanzioni soft solo per l’emissione tardiva

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 01/02/2019

Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 01/02/2019


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Da telefisco la riduzione delle sanzioni dell'80% prevista per i primi mesi 2019 non si applica sugli omessi versamenti


In conseguenza dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, si prevede che, per il primo semestre del 2019, in caso di emissione in ritardo della fattura:

  1. non si applicano sanzioni di cui all’art. 6 del D.Lgs. 471/97 se la fattura viene emessa entro il termine previsto per la liquidazione IVA relativa al periodo di effettuazione dell’operazione;
  2. la sanzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. 471/97 viene ridotta dell’80% se la fattura viene emessa oltre il termine previsto per la liquidazione IVA del periodo di effettuazione, ma entro il termine previsto per la liquidazione del periodo successivo.

Con la conversione in legge è stato previsto che le disposizioni sulla riduzione o non applicazione delle sanzioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 si applicano fino al 30 settembre 2019 ai contribuenti che liquidano l’IVA con cadenza mensile.

L'agenzia delle Entrate ha precisato a telefisco che:

facendo espresso riferimento al Dl 119/2018, l’unica sanzione riducibile al 20% è la sanzione di cui all’articolo 6 del Dlgs 471/97, vale a dire quella relativa al ritardo nell’emissione della fattura elettronica e non anche quella relativa alla irregolare liquidazione dell’imposta ovvero al relativo omesso versamento.

Pertanto, il contribuente che emette la fattura entro la seconda liquidazione successiva all’effettuazione dell’operazione e versa in modo irregolare l’importo dovuto nella prima liquidazione si vedrà applicare in misura ridotta la violazione per il ritardo di fatturazione (tra il 90 e il 180% dell’imposta relativa all’operazione – articolo 6 Dlgs 471/97) e in misura intera quella dell’omesso versamento (30% dell’imposta articolo 13 del Dlgs 471/97).

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