F24 ATTENZIONE ALLA COMPENSAZIONE

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 09/02/2024

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 09/02/2024


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Dalla legge di Bilancio 2024 nuovi vincoli alla compensazione di tributi e contributi INPS INAIL


con lo scopo di combattere l'evazione, la legge di bilancio 2024 prevede una stretta nella compensazione fiscale.

Le novità interessano il versamento unitario e la compensazione, tramite modello F24, e sono previste dall’articolo 1, commi da 94 a 98 della legge n.213/2023 (il Bilancio 2024).

Pagamenti con compensazioni solo tramite Agenzia

L’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate diventa più stringente e generalizzato, questa modalità scatta per tutte le compensazioni – sia quelle relative a F24 con saldo pari a zero che positivo – e, inoltre, viene estesa alla compensazione che ha come oggetto l’utilizzo di crediti Inps e Inail.

Crediti INPS dopo 10 giorni

I lavoratori autonomi e i liberi professionisti potranno effettuare la compensazione utilizzando i crediti Inps, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge, e i crediti Inail a condizione che siano registrati negli archivi dell’Istituto.

Debiti > 100.000 no compensazione

È esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione per l’estinzione dell'obbligazione tributaria, nel caso di ruoli o accertamenti esecutivi per importi superiori a 100mila euro.

Vietata la compensazione anche per quei contribuenti “a rischio” per i quali è prevista la cessazione d’ufficio della partita Iva.

Decorrenza nuove regole

Dal 1° luglio 2024 scatta l’uso esclusivo dei servizi telematici dell’Agenzia anche per le compensazioni di crediti Inps e Inail e il divieto della “compensazione orizzontale” per chi ha imposte erariali iscritte a ruolo o accertamenti per importi superiori a 100mila euro. 
Le altre norme in commento sono in vigore dal 1° gennaio 2024 sebbene il comma 98 precisa che è rinviata – ai provvedimenti adottati d'intesa dal direttore dell’Agenzia delle entrate e dai direttori generali dell’Inps e dell’Inail – la definizione specifica della decorrenza dell’efficacia, anche progressiva, delle disposizioni di cui alla lettera a) del comma 94 e alla lettera a) del 97 e le relative modalità di attuazione.

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