FATTURA EMESSA PER CONTO TERZI

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 21/11/2018

Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Internet del 21/11/2018


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La fattura può essere emessa anche da chi riceve la prestazione/fornitura o da un terzo delegato (consulente)


Normalmente la fattura è emessa dal fornitore, tuttavia è possibile accordarsi affinché la stessa sia emessa per conto del fornitore, dal suo cliente o da un terzo a questo fine delegato, in questo caso, la fattura deve contenere l'indicazione che la stessa è "compilata dal cliente, ovvero, per conto del cedente o prestatore, da un terzo".

Nel corpo della fattura è previsto un apposito campo da valorizzare con TZ

1.6  <SoggettoEmittente> xs:string Da valorizzare  in tutti i casi in cui la fattura è emessa da un soggetto diverso dal cedente/prestatore; indica se la fattura sia  emessa dal cessionario/committente oppure da un terzo per conto del cedente/prestatore valori ammessi:
[CC]: cessionario / committente
[TZ]: terzo.

 

L'art. 21 c. 2 lett. n) del testo IVA prevede fra i contenuti della fattura, anche la: n) annotazione che la stessa e' emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.

Non è richiesta una comunicazione all'Agenzia Entrate salvo il caso in cui l'incaricato risieda in paesi senza scambio di informazioni (vedi nel proseguo del commento).

 

L'argomento è trattato nella circolare n. 45/2005 punto 2.2.2 relativa alle modalità' di fatturazione in materia di IVA in attuazione della direttiva 2001/115/CE.

Riportiamo di seguito la parte della circolare che qui ci interessa:

2.2.2 Emissione della fattura da parte del cliente o di un terzo Atteso che la pratica di affidare a terzi l'incarico di emettere fattura (outsourcing) è invalsa da tempo in diversi paesi della Comunità europea, il legislatore comunitario ha ritenuto opportuno disporne la regolamentazione.

Le relative disposizioni della direttiva sono state recepite nel decreto laddove si prevede la facoltà per il cedente del bene o prestatore del servizio, "ferma restando la sua responsabilità", di far emettere la fattura "dal cessionario o dal committente, ovvero, per suo conto, da un terzo" (articolo 21, c. 1, primo periodo).

In tal caso, la fattura deve contenere l'indicazione che la stessa è "compilata dal cliente, ovvero, per conto del cedente o prestatore, da un terzo".

La novellata norma precisa, altresì, che il cedente/prestatore continua ad essere responsabile delle violazioni, connesse all'emissione della fattura.

Comunicazione all'agenzia solo se l'incaricato risiede in paradiso fiscale

L'articolo 21, come innovato dal decreto in commento, dispone inoltre che laddove il cliente o terzo incaricato risieda in un Paese con il quale non siano in vigore strumenti per la reciproca assistenza in materia IVA, il cedente/prestatore è tenuto a comunicare, in via preventiva, all'Amministrazione finanziaria il possesso di alcuni requisiti, a garanzia della propria affidabilità.

In particolare, l'articolo 1 del Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 09 dicembre 2004 stabilisce che il cedente/prestatore:

  1. deve avere iniziato l’attività da almeno cinque anni;
  2. non deve aver ricevuto, nel corso dei cinque anni precedenti, atti impositivi o di contestazione di violazioni sostanziali IVA.

Il primo dei predetti elementi testimonia la stabilità dell’attività nel tempo, il secondo l’affidabilità del soggetto interessato.

I cinque anni, da intendersi come anni solari, decorrono dalla data di attribuzione della partita IVA.

Per violazioni sostanziali' s'intendono "le omissioni e gli errori che incidono sulla determinazione e sul pagamento del tributo, violazioni rilevabili cioè sia in sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione prodotta che in sede di rettifica della stessa" (cfr. circolare 17 maggio 2000, n. 98).

A titolo esemplificativo, si considerano senza dubbio atti impositivi gli avvisi di accertamento, compresi quelli parziali, di cui all'articolo 54, 5° comma, del DPR n. 633 del 1972, nonché' gli atti di contestazione ed avvisi di irrogazione sanzioni di cui agli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Non rientrano nella categoria degli atti impositivi l'avviso di liquidazione, l'ingiunzione e il ruolo derivanti dalla mera liquidazione e riscossione del tributo e degli accessori.

Le modalità di compilazione, i contenuti e le procedure di invio telematico della comunicazione preventiva sono state definite con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia 9 dicembre 2004, ai sensi dell'articolo 3 del decreto.

Le disposizioni in materia di outsourcing (esternalizzazione del processo di emissione di fatture) si applicano anche ai soggetti non residenti che operano nel territorio nazionale mediante una stabile organizzazione, un rappresentante fiscale ovvero che si sono identificati direttamente. Il soggetto passivo "nazionale" indicato nell'articolo 21, c. 1, infatti, è colui che opera nel "territorio nazionale".

Prima della emanazione del decreto, in via amministrativa era stata affermata la possibilità di conferire l'incarico di emettere fattura ad un terzo (cfr. risoluzioni 30 luglio 1990, n. 450217, 28 luglio 1992, n. 445707; 6 giugno 1994, n. 1186; 5 agosto 1994, 2605; 29 maggio 1998, n. 50; 12 febbraio 1999, n. 24; 7 maggio 1999, n. 75; 4 dicembre 2001, n. 202).

Accordo fra le parti

Anche in assenza di espressa previsione normativa, si ritiene che il cedente o prestatore debba autorizzare preventivamente il cliente o il terzo all'emissione della fattura e che entrambe le parti diano il consenso alle procedure di emissione da adottare. L'esigenza di dialogo tra le due parti discende, altresì, dalla necessità di comunicare gli elementi caratterizzanti l'operazione da fatturare e di rispettare l'obbligo di numerazione progressiva della fattura.

Tra l'altro, nell'ipotesi di emissione della fattura da parte del cliente ovvero di un terzo non incaricato della gestione della contabilità, la fattura emessa deve essere inviata al cedente o prestatore, oppure al soggetto depositario delle scritture contabili da lui stesso indicato, affinché' siano posti in essere gli ulteriori obblighi di registrazione del documento, di liquidazione e di versamento dell'imposta dovuta.

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