FORFETTARI Con il limite dei 65mila euro la start up può rientrare al 5%

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 16/02/2019

Autori: Tosoni Gian Paolo, Gavelli Giorgio Fonte: Il Sole 24 Ore del 16/02/2019


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Passaggi di regime nei primi 5 anni di attività e applicabilità tassazione 5%


Soggetto che inizia come forfetario nel 2016 esce nel 2017 e rientra nel 2019, nel caso indicato si ritiene che possa applicare la tassazione al 5% fino al 2020 5° anno di attività.

Stesso discorso per chi ha iniziato l’attività es. nel 2017 senza mai far ingresso nel regime forfettario per mancanza dei requisiti o per opzione,  ora, dal 2019, se nell'anno di inizio attività rispettava i requisiti richiesti (sotto indicati) può applicare la tassazione al 5% per il 2019-2021.

 

L’imposta sostitutiva del 5% in luogo di quella del 15% il contribuente deve rispettare (congiuntamente) tre requisiti:

  • 1) non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività (calcolo a giorni effettivi di calendario), attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • 2) l’attività ora svolta non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente esercitata sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, esclusa la pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • 3) in caso di prosecuzione di attività svolta in precedenza da altro soggetto, i ricavi e compensi del periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio (compreso il periodo in corso), non deve essere superiore al limite di 65mila euro.

Per i minimi l’aliquota impositiva è “naturalmente” del 5%, per cui il passaggio al forfettario può non essere conveniente. Contribuente apre la partita Iva nel 2014 a 26 anni, mantenendo i requisiti può restare “minimo” con imposta al 5% sino al 2023. Se invece passa al forfettario già dal 2019 sconta il 15% in quanto i 5 anni sono già trascorsi.

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