FORFETTARI MODALITA' DELEGA ACCESSO A FATTURE E CORRISPETTIVI

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 18/10/2023

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 18/10/2023


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In assenza della dichiarazione Iva, si devono inserire i dati della dichiarazione dei redditi presentata nell’anno precedente


Aggiornate, con il provvedimento direttoriale del 17 ottobre 2023, le specifiche tecniche per l’attivazione delle deleghe agli intermediari, finalizzate all’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica messi a disposizione dall’Agenzia, per conto dei deleganti.

L’intervento, che modifica il precedente provvedimento del 5 novembre 2018 si è reso necessario dopo l’estensione dell’obbligo della fatturazione elettronica ai forfetari, disposta dal Dl n. 36/2022.

Estensione, che ha aperto la via alla possibilità di utilizzare, in assenza della dichiarazione Iva, ulteriori elementi riscontro desumibili dalla dichiarazione dei redditi presentata dal delegante nell’anno solare precedente a quello di conferimento/revoca della delega.

Infatti, quando la delega è comunicata dall’intermediario in modalità telematica, a garanzia dell’effettivo conferimento della stessa da parte del contribuente, la sua attivazione è subordinata alla positiva verifica di alcuni elementi di riscontro, contenuti nella dichiarazione Iva presentata dal delegante nell’anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega; se gli elementi di riscontro sono positivamente verificati, la delega è immediatamente attiva. Da oggi, quindi, il riscontro per l’attivazione delle deleghe effettuate dai forfettari, che non presentano la dichiarazione Iva, potrà essere effettuato sui dati della dichiarazione dei redditi.

In particolare, se i dati essenziali per il conferimento delle deleghe per gli operatori economici, in generale, riguardano l'importo corrispondente al volume d'affari e gli importi corrispondenti all'imposta dovuta e l'imposta a credito, risultanti dal modello Iva, per gli operatori in regime di vantaggio o forfetario è richiesto di comunicare l'importo del reddito lordo complessivo e l'importo corrispondente al reddito soggetto ad imposta sostitutiva indicati nel quadro LM, nonché l'importo corrispondente al reddito complessivo.

Sul tema, nel documento odierno si ricorda che la legge di bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica, dal 1° gennaio 2019, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti e stabiliti in Italia. L’obbligo riguarda sia le operazioni tra soggetti Iva, sia le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate verso un consumatore finale.

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