Il certificato di eseguita formalità (duplo) disponibile on-line

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 30/03/2023

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 30/03/2023


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Il certificato di eseguita formalità, comunemente conosciuto dagli addetti ai lavori come duplo certifica che la formalità ipotecaria richiesta, trascrizione, iscrizione o annotazione, è stata effettuata.


Anche gli utenti non convenzionati ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate possono ora ottenere online il certificato di eseguita formalità, grazie alla nuova applicazione web “Richiesta di restituzione del duplo”, disponibile nell’area riservata del portale, accedendo con le proprie credenziali Spid, Carta nazionale dei servizi e Carta di identità elettronica.

È il documento rilasciato dai servizi di Pubblicità immobiliare, che attesta l’avvenuta esecuzione della formalità ipotecaria.

Il servizio rappresenta un ulteriore passo in avanti verso il completamento del processo di automazione, obiettivo da sempre perseguito dall’Agenzia.

Il certificato di eseguita formalità, comunemente conosciuto dagli addetti ai lavori come duplo certifica che la formalità ipotecaria richiesta, trascrizione, iscrizione o annotazione, è stata effettuata.

Trascrizione: si riferisce a tutti gli atti, per mezzo dei quali i diritti reali di un determinato immobile o terreno, passano da un soggetto ad un altro. Nello specifico: vendite, compravendite, donazioni e successioni.(es.: compravendita, donazione, pignoramento);

Iscrizione: si riferisce agli atti per mezzo dei quali un determinato immobile o terreno viene posto a garanzia a favore di determinati soggetti. Nello specifico, mutui, ipoteche, pignoramenti (es.: ipoteche a garanzia di mutuo, prezzo dilazionato, ecc.);

Annotazione: sono delle note che si riferiscono a trascrizioni o iscrizioni già presentate, nello specifico cancellazioni di ipoteche o ulteriori informazioni riferite a iscrizioni e trascrizioni già presentate (es.: cancellazione di ipoteca, di pignoramento).


Nell’ambito delle attività che il codice civile attribuisce ai responsabili dei Servizi di pubblicità immobiliare in sede di aggiornamento dei registri immobiliari, ai sensi dell’art. 2664, comma 2, “il conservatore deve restituire al richiedente uno degli originali della nota, nel quale deve certificare l'eseguita trascrizione.”.

Analoga previsione è contenuta nell’articolo 2840 del codice civile che detta disposizioni in merito al certificato dell’iscrizione.

Da ormai dieci anni per tutte le formalità trasmesse per via telematica, il certificato di eseguita formalità, sottoscritto dal conservatore con firma digitale che ne attesta le relative funzioni, viene restituito al richiedente tramite il servizio telematico.

Gli utenti non convenzionati ai servizi telematici dell’Agenzia, che presentano presso lo sportello dell’ufficio territorialmente competente la necessaria documentazione per l’esecuzione della formalità, ritirano invece il duplo presso il medesimo ufficio.

In attesa, infatti, della prevista progressiva estensione ad ulteriori tipologie di utenti della facoltà di utilizzare le procedure telematiche cui fanno riferimento gli articoli 3-bis e seguenti del Dlgs n. 463/1997, alcuni atti, come ad esempio quelli giudiziari, le domande giudiziali ed i verbali di pignoramento, vengono presentati presso gli sportelli dei Servizi di pubblicità immobiliare, dove successivamente i richiedenti le formalità possono prelevare il duplo.

La nuova applicazione web Richiesta di restituzione del duplo, realizzata allo scopo di agevolare queste categorie di utenti, concorre ad accrescere ulteriormente la vasta gamma di servizi online offerti dall’Agenzia.

Alla funzionalità, presente nell’Area Riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate, gli utenti non convenzionati accedono tramite le proprie credenziali Spid, Carta nazionale dei servizi o Carta di identità elettronica e, seguendo il percorso Servizi > Fabbricati e terreni > Modello Unico Immobiliare (MUI), possono scaricare e visualizzare il certificato di eseguita formalità.

Nel form di richiesta devono essere inseriti i dati presenti nella ricevuta, consegnata dall’operatore dell’ufficio, in cui sono indicati i tempi previsti per il ritiro del duplo. Il sistema telematico, verificata la correttezza dei dati inseriti, rende disponibile al richiedente il documento prodotto.

Selezionata nel menu orizzontale della sezione Modello Unico Immobiliare la voce Dupli restituiti l’utente può visualizzare la pagina per reperire le richieste inoltrate secondo diverse modalità di ricerca. Il download del documento si ottiene cliccando sull’icona presente nella colonna “Duplo”.

Il documento potrà essere richiesto telematicamente entro 90 giorni dall’esecuzione della formalità, trascorsi i quali il ritiro potrà avvenire esclusivamente presso l’ufficio.

Nel caso di esito negativo della ricerca negli archivi informatici dell’ufficio, il sistema telematico fornisce all’utente la motivazione del mancato reperimento del duplo, che potrebbe essere già stato ritirato presso lo sportello dell’ufficio o ancora in lavorazione.

Ricevuto il documento, l’utente non può ottenerlo una seconda volta, né mediante la nuova funzionalità, né recandosi presso l’ufficio competente. Se il duplo viene rilasciato dall’ufficio non può più essere disponibile mediante il servizio telematico.

Il servizio, che va ad aggiungersi a quelli già presenti nel portale come il cassetto fiscale, la dichiarazione dei redditi precompilata, la richiesta di certificati e la dichiarazione di successione, rappresenta un ulteriore passo in avanti verso il completamento del processo di automazione, obiettivo da sempre perseguito dall’Agenzia in un’ottica di semplificazione dei rapporti con i cittadini.

 
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