IL CONCORDATO PREVENTIVO FISCALE BIENNALE

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 24/02/2024

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 24/02/2024


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Oltre alla riforma dell'accertamento il D.Lgs. n. 13/2024, istituisce il nuovo concordato preventivo biennale riservato ai soggetti Isa e ai forfettari


il decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio, fissa le nuove regole sul versante dell’accertamento tributario e la disciplina del concordato preventivo biennale.

Trattiamo qui del funzionamento del concordato preventivo biennale, un istituto definitorio inedito rivolto ai contribuenti di minori dimensioni con l'obiettivo di semplificare gli adempimenti (vedremo se dell'Agenzia o del contribuente) e favorire l'adempimento spontaneo.

Le regole relative al concordato si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 ma già dal 2024 i contribuenti saranno chiamati a vari adempimenti propedeutici alla procedura.

Il concordato

Esame dei vari articoli del decreto che regolano il concordato.

Articolo 6 - Soggetti interessati

Al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di incentivare la tax compliance, i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato, possono accedere ad un concordato preventivo biennale.

Articolo 7 - La proposta

Per l’applicazione del concordato, l’Agenzia delle entrate formula una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap.

Inoltre, nei confronti dei contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario, per il solo periodo di imposta 2024, l'applicazione del concordato preventivo è limitata, in via sperimentale, a una sola annualità.

Articolo 8 - Il software

Il decreto prevede che l’Agenzia delle entrate, entro il 1° aprile di ciascun anno (il primo anno, il termine slitta entro aprile) mette a disposizione dei contribuenti o dei loro commercialisti, anche mediante l’utilizzo delle reti telematiche, appositi programmi informatici per l’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta di concordato.

Articolo 9 - Elaborazione e adesione alla proposta di concordato

La proposta di concordato è elaborata dall’Agenzia delle entrate, in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva, valorizzando le informazioni già nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria e limitando l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi.

La metodologia, sarà approvata con decreto del MEF, sentito il Garante della privacy, la stessa dovrà tener conto degli andamenti economici e dei mercati e delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli indici sintetici di affidabilità fiscale e delle risultanze della loro applicazione, nonché dei limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.

Per elaborare la proposta, l’Agenzia delle entrate acquisisce ulteriori dati dalle banche dati nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria. e di altri soggetti pubblici.

L'accettazione entro il saldo della dichiarazione dei redditi

Il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il termine previsto per il versamento del saldo dovuto alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'Irap, che, per le persone fisiche, è fissato al 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa.

Per il primo anno di applicazione, il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

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