Legge di bilancio 2021 e Enti non commerciali

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 20/01/2021

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 20/01/2021


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Sconti fiscali agli ENC l’importo risparmiato dovrà finanziare le attività di interesse generale destinatarie dell’agevolazione ed essere accantonato in una riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell’ente


Tassazione al 50% per gli enti non commerciali.

Dal 1° gennaio 2021 sono esclusi dalla formazione del reddito imponibile ai fini Ires, il 50% degli utili percepiti dagli Enc residenti (articolo 73, comma 1, lettera c, del Tuir) o da una stabile organizzazione di enti non residenti (articolo 73, comma 1, lettera d, del Tuir), che esercitano, in Italia, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolte in specifici settori. A introdurre il bonus è l’articolo 1, comma 44, della legge di bilancio 2021.

Possono beneficiare dell’agevolazione gli enti pubblici e privati diversi dalle società, compresi i trust.

Senza sconti d’imposta, invece, per gli stessi soggetti, i dividendi provenienti da partecipazioni in imprese oppure organizzazioni residenti o con sede in uno degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato (articolo 47-bis, Tuir).

Il legislatore, con il Bilancio 2021, reintroduce, dunque, un trattamento di favore nei confronti di questi organismi sottoposti, dal 2017, a tassazione ordinaria e, quindi, con percentuale di imponibilità degli utili riscossi pari al 100 per cento.

Guardando al passato, ricordiamo che la quota di dividendi “abbuonata” ai fini delle imposte sui redditi, per gli enti no profit, era passata, con la legge di stabilità 2015, dal 95% al 22,26%, per poi diventare pari a zero dal 2017 (articolo 1, comma 2, Dm 26 maggio 2017).
 
Imponibilità ridotta, ma non per tutti
Diminuisce, dunque, il carico fiscale per quegli organismi che si mettono in gioco, senza finalità commerciali, accanto allo Stato, per aiutare la collettività. L’agevolazione non è però generalizzata, il sostegno è mirato e privilegia le organizzazioni che operano negli specifici settori individuati dal comma 45 della legge n. 178/2020 e cioè:

  • famiglia; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili
  • prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali
  • ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità dell’ambiente
  • arte, attività e beni culturali. 

Non subisce variazioni e, pertanto, è confermato il regime ordinario per gli utili percepiti dagli enti non commerciali che prestano i loro servizi in settori diversi da quelli elencati dal comma 45.
 
Risparmio d’imposta a utilizzo condizionato
Il comma 46 mette dei paletti all’utilizzo delle somme che, grazie alla nuova disciplina, invece di finire nelle casse dell’Erario rimangono in quelle degli enti. I beneficiari dell'agevolazione dovranno, infatti, destinare le tasse non dovute sul 50% degli utili complessivamente percepiti, al finanziamento delle attività di interesse generale indicate al comma 45. In pratica, l’imposta risparmiata dovrà essere spesa per svolgere le stesse attività di utilità sociale che consentono di usufruire dello sconto fiscale.
La disposizione non lascia alternative neanche per quanto riguarda il “forziere” in cui depositare il tesoretto. La somma non ancora erogata deve essere accantonata in una riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell’ente.
 
Norma ad hoc per le fondazioni bancarie
Anche le fondazioni bancarie dovranno spendere l’imposta sul reddito non versata al Fisco, in applicazione del comma 44, per il finanziamento delle attività filantropiche e sociali a cui l’agevolazione è destinata. A differenza degli altri enti no profit, questi organismi dovranno accantonare la somma, fino all'erogazione, in un apposito fondo destinato all'attività istituzionale.

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