LIMITE AL CONTANTE A 1.999,99 DAL 2023 A 999,99

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 09/03/2022

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 09/03/2022


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La prevista riduzione da 2mila a mille euro è stata rinviata al 2023


La limitazione alla circolazione del denaro contante fino a un massimo di 999,99 euro, al momento, è rinviata di un anno e sarà attivata dal 1° gennaio 2023.

Il dietro front è arrivato con il comma 6-septies dell’articolo 3, Dl 228/2021, aggiunto dal Parlamento durante l’iter di conversione in legge del “Milleproroghe”.

Limitazioni all’utilizzo del contante, una norma ondivaga

Ancora una volta, dunque, il legislatore è intervenuto sulle disposizioni dettate dall’articolo 49 del decreto legislativo 231/2007 (“decreto Antiriciclaggio”), che ha dato concreta attuazione alle direttive comunitarie in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

In particolare, il comma 1, in linea generale, vieta il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (sia persone fisiche che persone giuridiche), quando il valore da transitare è complessivamente pari o superiore a 3mila euro (ma il successivo comma 3-bis, come vedremo, ha ridotto tale importo a partire da metà 2020).

Questo anche nel caso in cui il passaggio di mano, indipendentemente dalla causa o dal titolo, avviene con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati (si considera frazionata un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore alla sogli stabilita, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori a quel limite, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale).

Per trasferimenti oltre il tetto consentito, occorre necessariamente avvalersi di banche, Poste italiane, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento (questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), Dlgs 11/2010); in tal modo, viene garantito il tracciamento dell’operazione, non solo a scopo antiriciclaggio ma anche a fini antievasione.

Tuttavia, come accennato, il comma 3-bis, introdotto dal decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020 (articolo 18, comma 1, lettera a), Dl 124/2019), ha disposto un graduale ridimensionamento della soglia di 3mila euro fissata dal comma 1, abbassandola a 2mila euro, temporaneamente, per il periodo dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021 e a mille euro, definitivamente, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

La modifica ora apportata dal “Milleproroghe” riguarda quest’ultima norma: il valore soglia oltre il quale si applica il divieto di trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera fra soggetti diversi torna a essere, fino al 31 dicembre 2022, quello di 2mila euro già in vigore nel periodo 1° luglio 2020 - 31 dicembre 2021; la riduzione a mille euro avverrà soltanto l’anno prossimo, dal 1° gennaio 2023.

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