Liquidazione generale dei beni variazione Iva come per il fallimento

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 09/04/2024

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 09/04/2024


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La procedura prevista nelle disposizioni di attuazione del codice civile rientra tra quelle per le quali, in caso di infruttuosità, è possibile ricorrere all'articolo 26 del decreto Iva


Il creditore che vanta un credito verso un soggetto sottoposto alla procedura di liquidazione generale dei beni può emettere una nota di variazione in diminuzione Iva seguendo le regole dell’articolo 26 del Dpr n. 633/1972. Se la procedura è stata avviata prima del 26 maggio 2021, entrata in vigore del decreto Sostegni-bis, dovrà attendere la sua conclusione.

È quanto affermato, dall’Agenzia nella risposta n. 88/2024 dell'8 aprile 2024, a seguito di un’istanza di interpello.

In particolare, l’istante è l’incorporante di una società che vanta un credito Iva nei confronti di una Fondazione sottoposta a procedura di liquidazione generale dei beni prevista dall’articolo 14 delle disposizioni di attuazione del codice civile avviata anteriormente al 26 maggio 2021, per cui richiede se può emettere note per variare i corrispettivi non incassati.

La risposta dell’Agenzia è affermativa, ma per far ciò occorre attendere l'infruttuosità della procedura, ovvero, la decorrenza dei termini per l'approvazione del piano di riparto.

Si applica, infatti, l’articolo 26 del decreto Iva, che disciplina le variazioni in diminuzione dell'imponibile e dell'imposta, ma nella versione precedente alle modifiche apportate dal decreto Sostegni-bis (Dl n. 73/2021). L'attuale versione dell’articolo 26 del decreto Iva prevede, infatti, che nel caso di mancato pagamento del corrispettivo connesso a procedure concorsuali non è più necessario attendere la conclusione delle stesse, ma è applicabile solo con riferimento alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis.

Mentre, per quelle nate prima, vale la versione precedente dello stesso articolo 26, che prevedeva la facoltà, in capo al cedente/prestatore, di rettificare in diminuzione l'imposta applicata se l'operazione “viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, [...] per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese [...]”.

L’Amministrazione osserva che il testo, oltre a porre l'infruttuosità della procedura concorsuale come presupposto legittimante l'emissione della nota di variazione in diminuzione, rinvia alle ''procedure concorsuali'' senza alcuna specifica elencazione. La questione è stata risolta con la circolare n. 77/2000, che nell'individuare il momento di emissione della nota di variazione, ha rinviato alle sole procedure concorsuali disciplinate dalla legge fallimentare.

La liquidazione generale dei beni è prevista dall’articolo 14 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile. Tuttavia l’Agenzia osserva che, tranne alcune specifiche indicazioni, alla procedura si applicano le disposizioni che regolano la liquidazione coatta amministrativa, che a loro volta rinviano alle disposizioni che disciplinano il fallimento (ora liquidazione giudiziale).

Visti i numerosi rinvii alle disposizioni che disciplinano la liquidazione coatta amministrativa, con riguardo agli effetti sui creditori e al funzionamento delle procedure volte al soddisfacimento delle loro ragioni, l’Agenzia ritiene quindi che la procedura di liquidazione generale dei beni sia riconducibile alle procedure per le quali, in caso di infruttuosità, è possibile ricorrere all’articolo 26 del decreto Iva, nel testo vigente ratione temporis, ossia al momento.

In sostanza, nel caso in esame, l'istante potrà avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto Iva (vigente ratione temporis) per variare i corrispettivi non incassati. A tal proposito, dovrà attendere l'infruttuosità della procedura di liquidazione in argomento, ovvero, stante il rinvio contenuto nell’articolo 16 delle norme di attuazione del codice civile alle disposizioni di cui all'articolo 213 della legge fallimentare, la decorrenza dei termini ivi previsti per l'approvazione del piano di riparto (cfr circolare n. 77/2000).

Infine, l’Agenzia ricorda, che considerato il richiamo all'articolo 19 del decreto Iva, contenuto nel successivo articolo 26 delle disposizioni attuative del codice civile, la nota di variazione in diminuzione andrà emessa entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa all'anno in cui si è verificato il presupposto (infruttuosità della procedura), mentre il diritto alla detrazione andrà esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui la nota è stata emessa e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo (cfr risposta n. 471/2023 – vedi “Note di variazione e fallimento “in pendenza di giudizi” e la risposta n. 32/2023).

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