ORGANO DI CONTROLLO NUOVI LIMITI DI NOMINA

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 04/11/2018

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 04/11/2018

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la “Delega al Governo per la riforma della crisi di impresa e dell’insolvenza”, modifica i parametri che rendono obbligatoria la nomina di sindaci e/o revisori.


L'art. 14 c. 1 lett. g) e i) della L. 19.10.2017 n. 155 (in G.U. 30.10.2017 n. 254), titolato “Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza”, modifica le disposizioni del codice civile sulla nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore di srl.

L'entrata in vigore dei nuovi limiti è subordinata alla emanazione dei provvediemnti attuativi, previsti entro il 14.11.2018 ovvero entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore, ovvero dal 14.11.2017 (art. 1 co. 1 della L. 155/2017).

Alla emanazione dei relativi provvedimenti, questi saranno i nuovi limiti da superare, almeno UNO per due esercizi consecutivi:

  • 2 milioni di euro di totale dell’attivo dello Stato patrimoniale;
  • 2 milioni di euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni;
  • 10 dipendenti occupati in media durante l’esercizio;

L'obbligo cessa quando, per tre esercizi consecutivi, nessuno dei detti limiti non viene superato.

La lettera h) prevede inoltre  che, se la società' a responsabilità' limitata, in tutti i casi in cui e' obbligata per legge, non nomina l'organo di controllo o il revisore entro il termine previsto dall'articolo 2477, quinto comma, il tribunale provveda alla nomina, oltre che su richiesta di ogni interessato, anche su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.

 

Aggiornamento: La legge è stata pubblicata la nomina è da effettuare entro il 16.12.2019

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