PAGAMENTI DICHIARAZIONI LA PROROGA AL 15 SETTEMBRE PER SOGGETTI ISA E ASSIMILATI

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 27/07/2021

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 27/07/2021


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Per il pagamento delle somme che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, i contribuenti “interessati” dagli Isa avranno tempo fino al 15 settembre, senza maggiorazione.


Soggetti interessati

Alla proroga prevista dall’articolo 9-ter della legge di conversione del Dl n. 73/2021, sono interessati i contribuenti soggetti agli ISA, quindi ai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente, pari a 5.164.569 euro) la proroga interessa anche:

  • chi presenta cause di esclusione ISA
  • i “minimi” e i “forfetari”;
  • chi partecipa a società di persone, collaboratori di impresa familiare, associazioni e imprese “trasparenti”.

E' così superata la mini proroga al 20 luglio, che era stata disposta con il Dpcm 28 giugno 2021.

Cosa slitta al 15 settembre

Oggetto del differimento sono i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, in materia di Irap e di IVA in scadenza nel periodo compreso tra il 30 giugno e il 31 agosto 2021.

Non è possibile posticipare ulteriormente l’adempimento al 15 ottobre, con la maggiorazione dello 0,4%.
 
Poichè la norma parla genericamente ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva, la proroga al 15 settembre riguarda tutte le somme a titolo di saldo 2020 e di primo acconto 2021 derivanti dalla dichiarazione.

L’Irpef e le relative addizionali comunale e regionale, l’Ires, l’Irap e il saldo Iva, quest’ultimo, però, maggiorato dell’1,6%, ossia dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario del 16 marzo e fino al 30 giugno (articoli 6 e 7, Dpr 542/1999; circolare 20/2019, paragrafo 8.1).

Oltre ai tributi principali, beneficiano dello spostamento temporale per l’effettuazione del relativo versamento anche, ad esempio, la cedolare secca sui canoni locativi, l’Ivie e l’Ivafe, l’imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti “forfetari” e “minimi”, i contributi Inps di artigiani, commercianti e professionisti evidenziati nel quadro RR del modello Redditi.
 
Chi non può avvalersi della proroga

Per tutti gli altri contribuenti, il calendario dei versamenti resta immutato: il termine per adempiere è fissato al 30 giugno (oramai scaduto), con seconda finestra aperta fino al 30 luglio applicando la maggiorazione dello 0,4 per cento.

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