Percentuali di compensazione Iva, variazione al rialzo per il legno

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 25/02/2021

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 25/02/2021


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Con effetto retroattivo al 1° gennaio 2020, più leggera l‘Iva per i produttori di legname che rientrano nel regime speciale riservato agli imprenditori agricoli


Incrementate alcune percentuali di compensazione per la detrazione forfetizzata dell’Iva, previste dal regime speciale disposto con l’articolo 34 del Dpr n. 633/72 per la cessione dei prodotti agricoli.

In particolare il decreto del 5 febbraio 2021, pubblicato il 23 febbraio 2021, in Gazzetta con la serie generale n. 45/2021, innalza al 6,4% la quota di detrazione applicabile alle cessioni di legno e legna da ardere, escluso quello tropicale.

Il regime speciale indicato dall’articolo 34 del decreto Iva stabilisce che, in relazione alle cessioni dei prodotti agricoli e ittici, espressamente indicati nella prima parte della Tabella A allegata allo stesso Dpr n. 633/72, effettuate dai produttori agricoli, sia applicata una detrazione forfettizzata dall'imposta sul valore aggiunto, pari alle percentuali di compensazione previste per le singole categorie di prodotti, da appositi decreti.

Con il decreto citato è stata innalzata dal 6 al 6,4 la percentuale di detrazione relativa ai prodotti riportati nella tabella A con i numeri:

  • 43, legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura
  • 45, legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale.

Il decreto a firma dei ministri dell’Economia e delle Finanze e delle Politiche agricole, alimentari e forestali modifica il precedente provvedimento in materia (Dm 27 agosto 2019) e stabilisce che le nuove percentuali da applicare alle cessioni di legname sono in vigore sulle cessioni effettuate a partire dal 1° gennaio del 2020.

A definire le imprese che possono aderire al regime speciale è l’articolo 2135 del codice civile, dove è specificato che può essere definito imprenditore agricolo chi esercita l’attività di:

  • coltivazione del fondo
  • selvicoltura
  • allevamento di animali
  • attività connesse alle precedenti.

Al comma 3 dello stesso articolo sono descritte le attività connesse:

  • manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento
  • fornitura di beni e servizi attraverso l'utilizzo di mezzi impiegati normalmente nell'attività dell'azienda agricola
  • valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale
  • attività di agriturismo (ricezione e ospitalità).
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