Raggruppamenti temporanei la mandataria può fatturare per tutti

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 22/02/2024

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 22/02/2024


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Il conferimento della ''procura speciale con rappresentanza'' fa sì che la mandataria rappresenti i singoli componenti, operando in loro nome e per loro conto, e non anche in nome proprio e per conto terzi


Con la risposta n. 47 del 21 febbraio 2024, l'Agenzia precisa che come chiarito nel principio di diritto n. 17/2018, la capogruppo di un raggruppamento temporaneo di professionisti può, d'intesa con gli altri componenti, assolvere anche al compito di emettere direttamente le fatture, ma esclusivamente ''in nome e per contro degli altri'', evidenziando nei documenti di aver assolto a tale compito (articolo 21, commi 1 e 2, lettera n), Dpr n. 633/1972).

L'Agenzia osserva, tra l’altro, che nel richiamato principio di diritto, dopo aver precisato che “il rapporto esistente tra le associate e la capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese (Rti) istituito per l'esecuzione di un appalto pubblico si inquadra, giuridicamente, nella figura del mandato collettivo speciale con rappresentanza, che, ai sensi dell'articolo 48, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. codice appalti pubblici e contratti di concessione) ''...non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali''. Ne deriva, che gli obblighi di fatturazione ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei confronti della stazione appaltante, sono assolti dalle singole imprese associate relativamente ai lavori di competenza da ciascuna eseguiti”, ha anche specificato che, in alternativa, la capogruppo può emettere direttamente le fatture, ma solo ''in nome e per contro degli altri'', dando evidenza direttamente nel documento di aver assolto a tale compito, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21, commi 1 e 2, lettera n), del decreto Iva.

Tanto premesso, nel caso esaminato, in cui un Comune ha chiesto chiarimenti in merito alle modalità di fatturazione di lavori dallo stesso appaltati a un Raggruppamento temporaneo di professionisti, nel presupposto che l’Rtp non abbia soggettività giuridica, ogni società conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali. In particolare, dall'atto costitutivo presentato dal Comune risulta che alla mandataria è stata conferita ''procura speciale con rappresentanza'' e non ''senza rappresentanza'', con la conseguenza che la stessa rappresenta i singoli componenti del raggruppamento operando in loro nome e per loro conto, e non anche in nome proprio e per conto terzi.

Pertanto, a parere dell’Amministrazione, non si ravvisano impedimenti di natura fiscale ad ammettere che il pagamento delle singole fatture sia eseguito direttamente alla capogruppo mandataria per conto delle singole mandanti.

Infine, ricorda che il pagamento del corrispettivo per i servizi resi determina il momento impositivo ai fini Iva e il sorgere dei conseguenti obblighi fiscali in capo alle singole mandatarie, anche quando lo stesso sia effettuato nelle mani di un terzo.

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