RESTITUZIONE CREDITO D'IMPOSTA R&S INDEBITAMENTE UTILIZZATO

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 03/06/2022

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 03/06/2022


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La procedura che consente di regolarizzare gli indebiti utilizzi in compensazione dei crediti d’imposta maturati nei periodi di imposta a decorrere dal 2015 e fino al 2019


Messe a punto le regole di accesso alla procedura di riversamento spontaneo dei crediti d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, introdotti dall’articolo 3 del Dl n. 145/2013, maturati nei periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Tutte le novità nel provvedimento del 1° giugno 2022, che approva anche il modello con le relative istruzioni per la presentazione della richiesta.

La richiesta di regolarizzazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2022.

Il decreto fiscale (articolo 5, commi da 7 a 12 del Dl n. 146/2021) ha introdotto la disciplina che consente di regolarizzare gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, senza irrogazione di sanzioni e applicazione di interessi.
In particolare, oggetto della regolarizzazione sono importi relativi al bonus indebitamente fruito a causa:
- di attività non classificabili come ricerca e sviluppo nell’accezione rilevante ai fini della disciplina agevolativa
- di attività non ammissibili al credito d’imposta
- di spese, pur afferenti ad attività ammissibili, determinate in violazione principi di pertinenza e congruità
- dell’erronea determinazione della media storica di riferimento.

La procedura è riservata ai contribuenti che intendono riversare il credito maturato nei periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, utilizzato indebitamente in compensazione alla data del 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del decreto Fiscale) e che si trovino almeno in una delle seguenti condizioni:

  • hanno realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca o sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta
  • hanno applicato la rateazione in maniera non conforme
  • hanno commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità
  • hanno commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento.

La procedura non può essere impiegata per il riversamento dei crediti il cui utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del decreto Fiscale. Inoltre, l’accesso alla procedura è precluso nei casi in cui il credito d'imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate; di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti; della mancanza di documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta.

Gli uffici delle Entrate esaminate le richieste, nel caso in cui accertino in capo al contribuente una o più condotte che ne comportino la decadenza gliene danno comunicazione e la richiesta non produce effetti e le somme già versate si considerano acquisite a titolo di acconto sugli importi dovuti.

Il contribuente che intende avvalersi della procedura di regolarizzazione deve presentare entro il 30 settembre 2022 il modello di domanda, approvato con il presente provvedimento, denominato “Richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo”, reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate sul proprio sito.
Il modello è presentato esclusivamente per via telematica direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline ovvero tramite i soggetti incaricati che dovranno rilasciare all’interessato una copia cartacea del modello predisposto informaticamente, e copia della attestazione dell’avvenuto ricevimento dell’istanza da parte dell’Agenzia delle entrate. Il modello, debitamente sottoscritto dal soggetto incaricato della trasmissione telematica e dall’interessato, deve essere conservato a cura di quest’ultimo.

L’istanza si considera presentata nel momento in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate. La prova della presentazione è costituita dalla comunicazione della stessa Agenzia attestante l’avvenuta ricezione.
È consentita la sostituzione dell’istanza originaria, barrando la casella “Istanza sostitutiva”. La sostituzione dell’istanza originaria è ammessa fino alla scadenza del termine per la presentazione del modello.

L’Agenzia delle entrate attesta l’avvenuta trasmissione della richiesta mediante una ricevuta che sarà resa disponibile per via telematica entro i cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all’Agenzia delle entrate.
La richiesta si considera non trasmessa se il file che la contiene sia scartato e l’eventuale scarto del file trasmesso viene comunicato, sempre per via telematica, al soggetto che ha effettuato la trasmissione, il quale può riproporne la corretta trasmissione entro i cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione della comunicazione di scarto.

La procedura si perfeziona con il versamento integrale dell’importo del credito indebitamente utilizzato, da eseguire entro il 16 dicembre 2022, oppure in tre rate annuali di pari importo, da corrispondere entro il 16 dicembre 2022, 16 dicembre 2023 e 16 dicembre 2024, senza compensazione. Dall’importo si scomputano le somme già versate, sia a titolo definitivo sia a titolo non definitivo, senza tener conto delle sanzioni e degli interessi.
Il riversamento degli importi dovuti è effettuato, in ogni caso, senza avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del Dlgs n. 241/1997.

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