Rimborsi auto esenti se la trasferta è «breve»

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 31/10/2015

Autore: Morina Tonino Fonte: Il Sole 24 Ore del 31/10/2015 pag. 20


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Il prelievo scatta se la «restituzione» supera la somma calcolata dalla sede risoluzione 92/E del 30 ottobre 2015


Per l’agenzia delle Entrate, se la distanza percorsa dal dipendente per raggiungere dalla propria residenza la località di missione è inferiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio e al lavoratore è riconosciuto, in base alle tabelle Aci, un rimborso chilometrico di minore importo rispetto a quello dalla sede, questo è escluso dalla tassazione, a norma dell’articolo 51, comma 5, secondo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi (Dpr 917/1986). Se, invece, la distanza percorsa e il rimborso chilometrico sono maggiori, la differenza è reddito imponibile, a norma dell’articolo 51, comma 1.

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