SCIOGLIMENTO CANCELLAZIONE SNC SENZA NOTAIO

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 11/01/2015

Autore: Vedi Articolo Fonte: Interfile Fiscale del 11/01/2015


Classificazione:



Cancellazione società di persone senza notaio. Chiusura senza notaio


il D.P.R. 247/2004, al fine di evitare inutili oneri per la gestione dei registri delle Camere di Commercio, ha previsto una specifica procedura per giungere alla cancellazione d’ufficio dal Registro delle Imprese dei soggetti che, rientrando in determinate condizioni,non svolgano più alcuna attività economica Conriferimento specifico alle società di persone non più operative, l’art. 3 del D.P.R. citato prevede che le circostanze rilevanti per l’avvio della procedura siano:
- l’irreperibilità presso la sede legale;
- il mancato compimento di atti di gestione per 3 anni consecutivi;
- la mancanza del codice fiscale;
- la mancata ricostituzione della pluralità dei socinel termine di 6 mesi;
- la decorrenza del termine di durata, in assenzadi proroga tacita.
 
“SCIOGLIMENTO PER CONSEGUIMENTO DELL’OGGETTO SOCIALE O SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ DI CONSEGUIRLO
E CONTESTUALE CANCELLAZIONE DI S.N.C. O S.A.S.”,
tra gli obbligati alla comunicazione non figura il notaio, bensì “ogni socio amministratore”

Vedi articolo tratto da commercialista veneto 7/8-2014

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