TASSAZIONE BITCOIN LA CTR VENETO CONFERMA LA TESI DELL'AGENZIA ENTRATE

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 25/02/2022

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Internet del 25/02/2022


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Compravendita di bitcoin, il contribuente aveva dichiarato la plusvalenza e successivamente chiesto il rimborso, ricorrendo alla commissione tributaria di fronte al silenzio dell'Agenzia.


Le plusvalenze derivanti da acquisti e vendite di Bitcoin effettuati da un soggetto privato, concorrono a formare il reddito imponibile, ai sensi dell’art. 68 TUIR, commi 5 e 6. Sulla base a tale principio la CTR Veneto ha accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo non applicabile alla fattispecie in esame la risoluzione n. 72 del 02/09/2016 dell’Agenzia delle entrate.

Quindi, in primo grado il contribuente ha avuto ragione ma in secondo la CTR ha stabilito che:

A giudizio del Collegio i bitcoin, considerati dalla Corte di Giustizia Europea valute non tradizionali di cui le operazioni di acquisto/vendita: " costituiscono operazioni finanziarie in quanto tali valute siano state accettate dalle parti di una transazione quale mezzo di pagamento alternativo ai mezzi di pagamento legali in un abbiano altre finalità oltre a quelli di un mezzo di pagamento" , sono da includere fra le valute , per le quali le plusvalenze realizzate mediante cessione onerosa a seguito di operazioni di acquisto/ vendita, costituiscono redditi diversi ai sensi dell'art. 67 TUIR, in particolare tra quelli rientranti nella lettera c- ter).

Tali plusvalenze, ai sensi di quanto dispone l'art. 68 TUIR commi 5) e 6) concorrono a formare il reddito imponibile - determinato dalla differenza tra il costo di acquisto della valuta ed il valore della vendita ottenuto nell'anno, plusvalenza che nel caso sia positiva, va tassata applicando al differenziale dichiarato dal contribuente, l'aliquota del 26% .

Tali conclusioni sono suffragate dal rilievo che nella specie il contribuente, come da lui stesso dichiarato nei quadri RT degli anni che ne occupa, ha acquistato bitcoin per complessivi euro 138.454,00, poi rivenduti per complessivi euro 148.933,00.

Trattasi quindi di operazioni che, da una parte superano la soglia di valore e temporale (euro di 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d'imposta) e che, per la loro rilevanza economica, non possono non denotare l'esistenza di un'evidente finalità speculativa.

Lo stesso contribuente ha in sede di dichiarazione dei redditi, operato in tal senso, salvo poi- in seguito alla Risoluzione n. 72/E del 2/09/2016 dell'Agenzia delle Entrate, che ha ritenuto erroneamente applicabile al suo caso - richiedere il rimborso dell'imposta pagata, rimborso a giudizio del presente Collegio non spettante per i motivi sopra riportati.

In conclusione la Commissione accoglie l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara la legittimità del silenzio rifiuto opposto alla richieste di rimborso formulate dal contribuente; la novità della presente controversia costituisce valido motivo per la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

- accoglie l'appello.

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