TD17 INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO SERVIZI DALL'ESTERO

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 03/08/2023

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 03/08/2023


Classificazione:

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Procedura di integrazione fattura relativa all'acquisto di servizi


Descrizione dell’operazione: il fornitore non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato (anche residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano) emette una fattura per prestazioni di servizi al cliente residente o stabilito nel territorio nazionale indicando l’imponibile ma non la relativa imposta in quanto l’operazione, vista dal lato dell’emittente, è non soggetta ed è imponibile in Italia e l’imposta è assolta dal committente residente o stabilito in
Italia (3).

Il cliente ai sensi dell’articolo 17, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, deve integrare il documento ricevuto (nel caso di servizi intra-UE) o emettere un’autofattura (nel caso di servizi extra UE) per indicare l’imposta dovuta che dovrà poi confluire nella propria liquidazione. Al fine di adempiere agli obblighi comunicativi di cui all’ articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022 il C/C deve predisporre un altro documento, ad integrazione della fattura ricevuta dal soggetto passivo UE, ed inviarlo tramite SDI con tipo documento TD17 che sarà recapitato al solo soggetto emittente (dato che è quest'ultimo ad essere tenuto ad integrare la fattura con l'IVA).

La trasmissione di un tipo documento TD17 consente anche di adempiere all’obbligo d’integrazione ai sensi dell’articolo 17, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Qualora il Cliente volesse avvalersi delle bozze dei registri IVA precompilati elaborati dall’Agenzia delle Entrate, è consigliabile trasmettere il tipo documento TD17 allo SDI entro la fine del mese da indicare nel campo <Data>.

Per le operazioni effettuate fino al 30 giugno 2022, alternativamente alla trasmissione del TD17 via SDI, il cliente può integrare manualmente la fattura o emettere un’autofattura cartacea o elettronica extra SDI ed è obbligato a comunicare i dati dell’operazione ricevuta dal fornitore estero, integrati con quelli dell’imposta, tramite il vecchio esterometro.

Per la trasmissione degli acquisti di servizi effettuati da un soggetto passivo italiano all’estero (non rilevanti ai fini IVA in Italia) si veda il paragrafo relativo all’utilizzo della Natura N2.2 – Operazioni non soggette – altri casi.

Compilazione del documento

Fattura elettronica TD17

Campo cedente/prestatore: dati del prestatore estero con l’indicazione del paese di residenza dello stesso (4).
Campo cessionario/committente: dati del committente che effettua l’integrazione o emette l’autofattura.

Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica deve essere riportata:
- la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero), nel caso di emissione del documento integrativo relativo all’acquisto di servizi intra-UE;

- la data di effettuazione dell’operazione, nel caso di emissione dell’autofattura relativa all’acquisto di servizi extra-UE o acquisti di servizi da prestatore residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano.

Indicazione dell’imponibile presente nella fattura inviata dal fornitore e della relativa imposta calcolata dal Cliente o della Natura nel caso non si tratti di un’operazione imponibile (ad esempio, codice N3.4 nel caso di non imponibilità e codice N4 nel caso di esenzione).

Indicazione nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> degli estremi della fattura di riferimento e, a questo fine, dell’IdSdi attribuito alla stessa da SDI, quando disponibile.

Campo 2.1.1.4 Numero: consigliabile adoperare una numerazione progressiva ad hoc.

 

Comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere tramite vecchio esterometro ...omississ....
 

Registrazione del documento integrativo

Il documento integrativo trasmesso dal committente è annotato sia nel registro delle fatture emesse che in quello delle fatture ricevute.

 

(3) Ai sensi dell’art. 17, quarto comma, del d.P.R. n. 633/72 il reverse charge non trova applicazione (e il TD17 non deve
essere utilizzato) qualora la prestazione di servizi territorialmente rilevante sia stata effettuata dal soggetto non residente
per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato

(4) Si ricorda che qualora il C/P emetta una fattura riportante la partita IVA italiana aperta tramite un rappresentante fiscale
o identificazione diretta ai sensi dell’art. 35-ter del d.P.R. n. 633/72 il documento emesso non avrà rilevanza ai fini IVA
(risoluzione n. 89/E del 25 agosto 2010). Pertanto, qualora il C/P sia extra-UE, il C/C deve trasmettere un TD17 avente
valore di autofattura indicando l’identificativo estero del C/P; qualora invece il C/P sia residente in un paese UE, il C/C
deve trasmettere un TD17 avente valore di integrazione della fattura emessa tramite la posizione IVA estera avente
rilevanza ai fini IVA indicando l’identificativo estero del C/P

 

Tratto dalla GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE E DELL’ESTEROMETRO versione settembre 2022.

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