Vendita granchi blu nel delta del Po rientra nell’attività ittica principale

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 13/03/2024

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 13/03/2024


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Per l’allevatore di molluschi delle zone di Sacca di Goro e Comacchio, colpite dalla proliferazione del crostaceo, il suo commercio fa parte del reddito di acquacoltura e non rileva ai fini Iva


Risposta n. 67 del 12 marzo 2024 dell’Agenzia delle entrate.

Un imprenditore ittico che alleva molluschi e che, in linea con quanto disposto con un’ordinanza dei sindaci di Goro e Comacchio e successivamente anche con atto della giunta regionale, effettua la raccolta e la vendita del granchio blu, potrà ricondurre tale attività fra quelle agricole con la conseguenza che le somme derivanti dalle vendite del crostaceo non rileveranno ai fini Irpef in quanto assorbite dall’attività principale di allevamento ittico.

Per quanto riguarda l’Iva, l’Agenzia chiarisce che l’attività di raccolta, trasporto a terra, smaltimento ed eventuale commercializzazione del ''granchio blu'' effettuate dai titolari di concessioni demaniali, come l’istante, può rientrare nell'ambito dell'acquacoltura con conseguente applicazione della detrazione forfettizzata riconosciuta ai produttori agricoli (articolo 34 Dpr n. 633/1972).

Le somme, invece, provenienti dall’eventuale commercializzazione del granchio blu, considerata la natura risarcitoria delle stesse e lo scarso valore economico del crostaceo, non sono soggette a Iva. Secondo l’Agenzia, infatti, trattandosi di un parziale ristoro per danni, si possono considerare alla stregua dei contributi statali erogati ai consorzi e alle imprese della pesca che provvedono a smaltire questa tipologia di granchio (Dl n. 104/2023).

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