ZES Zone economiche speciali e legge di bilancio 2021

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 08/01/2021

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 08/01/2021


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Sconto sulla tassazione del reddito pari al 50% dal periodo d’imposta nel corso del quale è intrapresa l’attività e per i sei periodi successivi


La legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178/2020) ha introdotto una serie di misure finalizzate a ridurre il carico fiscale e incentivare la ripresa delle attività economiche nelle zone maggiormente colpite dalla pandemia.

In particolare, i commi 173-176 dell’articolo 1 della citata legge prevedono una riduzione del 50% dell’imposta sul reddito per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica all’interno delle Zone economiche speciali, a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa l’attività e per i sei periodi d'imposta successivi.

Si ricorda che, in base al Dl n. 91/2017, “Per  ZES  si  intende  una  zona  geograficamente  delimitata  e chiaramente  identificata,  situata  entro  i  confini  dello  Stato, costituita anche  da  aree  non  territorialmente  adiacenti  purche' presentino un nesso economico  funzionale,  e  che  comprenda  almeno un'area portuale con le  caratteristiche  stabilite  dal  regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre  2013  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, collegata alla rete transeuropea  dei  trasporti  (TEN-T)”.

Le proposte di istituzione della Zes possono essere presentate dalle regioni meno sviluppate (con Pil pro capite inferiore al 75% della media europea) o in transizione (con Pil pro capite tra il 75 e il 90% della media europea).

Tali regioni possono presentare una sola proposta di istituzione della Zes nel proprio territorio, o al massimo due proposte ove siano presenti più aree portuali, accompagnata da un piano di sviluppo strategico.

Lo scopo delle Zone economiche speciali, pertanto, è quello di creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo delle imprese già operanti o l'insediamento di nuove.

In particolare, le imprese che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o effettuano investimenti incrementali all'interno delle Zes usufruiscono di vari benefici fiscali, oltre alla riduzione dei termini dei procedimenti, la semplificazione degli adempimenti rispetto alla normativa vigente per tutte le altre imprese.

In attuazione del menzionato decreto legge, negli ultimi anni, all’interno delle regioni meno sviluppate (Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia e Campania) e delle regioni in transizione (Sardegna, Abruzzo e Molise), sono state istituite le seguenti Zone economiche speciali:

  • la Zes Calabria (Dpcm n. 21/5/2018),
  • la Zes Campania (Dpcm n. 21/5/2018),
  • la Zes ionica interregionale Puglia e Basilicata (Dpcm n. 13/6/2019)
  • la Zes adriatica interregionale Puglia-Molise (Dpcm n. 5/9/2019).

Sulla base di quanto sopra riportato, il comma 174 della legge di bilancio, in linea con altre disposizioni già vigenti, prevede per le imprese che intraprendono una nuova attività all’interno della Zes, una riduzione del 50% dell’imposta sul reddito, a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale l’attività è stata intrapresa e per i sei periodi d'imposta successivi.

La fruizione di tale beneficio è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:
a) le imprese beneficiarie mantengano la loro attività nell'area Zes per almeno 10 anni
b) le imprese conservino per almeno 10 anni i posti di lavoro creati nell'ambito dell'attività svolta all’interno della  Zes.

L’agevolazione spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento Ue n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.

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