Cessioni gratuite Omaggi

Per individuare il trattamento fiscale da riservare alle cessioni gratuite dobbiamo classificarle in due gruppi.

Il primo gruppo di cessioni gratuite riguarda i beni che rientrano nell’oggetto dell’attività dell’impresa.

Per beni che rientrano nell’oggetto della propria attività si intende quei beni che vengono normalmente prodotti o commercializzati dall’azienda, quali ad esempio:

          • le scarpe per il calzaturificio;
          • i dolci per l’industria dolciaria;
          • i mobili per il mobilificio.

Nel secondo gruppo di cessioni gratuite ritroviamo invece i beni che non rientrano nell’oggetto dell’attività dell’impresa, vale a dire quei beni che non sono prodotti o commercializzati, dall’azienda che li regala (es. i dolci per il calzaturificio).

Le norme di riferimento sono:

  • l’art. 19-bis1 del testo IVA che alla lettera h) prevede l’indetraibilità IVA per le spese di rappresentanza, tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario fino a Euro 50,00 (importo così elevato dall’art. 30 del D.Lgs. 175/2014).
  • l’art. 108 del TUIR. che al secondo comma detta le regole di deduzione delle spese di rappresentanza.

Circa le regole dettate dall’art. 108 del TUIR., si prevede che:

“Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell'attività caratteristica dell'impresa e dell'attività internazionale dell'impresa. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50,00”.

Come detto l’IVA è detraibile sulle spese di rappresentanza (es. acquisto di omaggi) fino al valore unitario di 50 Euro.


18 recensioni.

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