FORFETTARIO TASSAZIONE DEL CREDITO INPS UTILIZZATO IN COMPENSAZIONE

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 10/10/2019

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 10/10/2019


Classificazione:

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Importo dedotto dal reddito (forfettario) in esercizi precedenti ma ora utilizzato in compensazione per versamento in eccesso.


Se nell'anno x il reddito d’impresa o di lavoro autonomo è superiore a quello dell'anno x+1, il versamento dei contributi previdenziali in acconto (calcolato sul reddito più alto) può risultare superiore a al dovuto.

In questi casi il contributo previdenziale in eccesso si recupera nel nel mod. F24 compensandolo in riduzione degli altri tributi dovuti.

In questo caso poichè l'eccedenza INPS è stata dedotta dal reddito, nell'anno di utilizzo in compensazione dovrà essere tassata.

A questo fine si compila il quandro RM sez. 3^ relativa alle somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo, o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti.

Ora ci si pone il probelema di come trattare questa compensazione, che di fatto è come fosse un rimborso, nel caso di contribuente forfettario. Per i forfettari i contributi vanno a diminuire il reddito assoggettato a tassazione agevolata e non il reddito complessivo, risulterebbe così non equo seguire il percorso di tassazione nel quadro RM.

Infatti l'agenzia ha confermato che il contributo previdenziale dedotto nel periodo d'imposta precedente deve essere rettificato e recuperato a tassazione nel periodo d'imposta successivo, indicandolo al rigo LM35 del quadro LM.

Nella normalità dei casi importo dovrebbe essere riportato nel quadro RM e essere assoggettato a tassazione ordinaria o separata.

Nel caso di regime forfettario siccome i contributi INPS riducono il reddito assoggettato a imposta sostitutiva, gli eventuali crediti compensati aumenteranno il reddito assoggettato a imposta sostitutiva

Interpello 400/2019.

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