Ripetizioni con cadenza abituale attività regolare con partita Iva

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 09/03/2024

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 09/03/2024


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Lo svolgimento di ''5/6 lezioni a settimana'' configuri il requisito di ''abitualità'' possibile quindi applicare il regime ''speciale'' con imposta sostitutiva Irpef del 15%, con obbligo di fatturazione esente ex art. 10, n. 20 o, in alternativa, il regime forfetario, senza applicazione dell'Iva, ma con obbligo di fatturazione.


Risposta n. 63 del 8 marzo 2024.

Un cittadino che ha svolto abitualmente l’attività di insegnante di lingua straniera con apertura di partita Iva e che vuole continuare a impartire lezioni private, circa 5 o 6 volte a settimana, anche dopo aver vinto una cattedra per insegnare, part-time, in una scuola statale, dovrà mantenere la partita Iva.

Per quanto riguarda i regimi agevolativi applicabili, dovrà decidere se avvalersi del regime forfetario oppure passare, ai fini della tassazione sul reddito, al regime agevolativo speciale sulle lezioni private e ripetizioni introdotto dalla legge di Bilancio 2019.

L’istante invece era intenzionato a chiudere la partita Iva e, nello specifico, chiedeva chiarimenti sulla misura agevolativa che prevede l’applicazione di un'imposta sostitutiva del 15% sui compensi derivanti dallo svolgimento di lezioni private da parte di docenti titolari di cattedra (articolo 1, commi da 13 a 16, della legge 30 dicembre 2018, n. 145/2018).

L’Agenzia ricorda la disciplina del regime speciale introdotto dalla legge di Bilancio 2019 e applicabile ai compensi delle lezioni private: “A decorrere dal 1° gennaio 2019, ai compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15 per cento, salva opzione per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari”(legge n. 145/2018).

L’Agenzia richiama, inoltre, i chiarimenti sul regime speciale di tali compensi, forniti con la circolare n. 8/2019.

Nel dettaglio le somme tassate con l'imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito, né rilevano ai fini delle detrazioni, deduzioni e altre agevolazioni fiscali, ma sono rilevanti per il calcolo dell’Isee.

Come enunciato chiaramente nel testo legislativo, il regime ''speciale'' di carattere sostitutivo riguarda la tassazione del reddito, ma non incide ai fini Iva, per la quale restano applicabili le regole ordinarie.

Per quanto riguarda l’Imposta sul valore aggiunto, acclarati i presupposti oggettivo e territoriale, nel caso in esame il punto dirimente evidenziato dall’Agenzia è la sussistenza del requisito dell’abitualità. L’istante, infatti, aveva aperto la partita Iva per svolgere l’attività di docenza ''abitualmente'' e intende continuare a farlo con regolarità anche dopo l’assunzione.

L’Agenzia ritiene che lo svolgimento di ''5/6 lezioni a settimana'' configuri proprio quel requisito di ''abitualità'' che prevede l’apertura di una partita Iva.

Peraltro, osserva l’Agenzia, il regime ''speciale'' della legge n. 145/2018 e quello ''forfetario'' della legge n. 190/2014 non sono tra loro compatibili.

L’istante, quindi, dovrà mantenere la partita Iva e decidere se continuare ad avvalersi dell’uno o dell’altro.

Potrà quindi applicare il regime ''speciale'' - che prevede il versamento di un'imposta sostitutiva Irpef del 15% sui compensi dall’attività di lezioni private, con obbligo di fatturazione in regime di esenzione Iva (articolo 10, n. 20), del Dpr n. 633/1972) - o, in alternativa, il regime forfetario, con tassazione del reddito, ai fini Irpef, con l'aliquota del 15 per cento, senza applicazione dell'Iva, ma con obbligo di fatturazione.

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